Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimenti normativi
Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Nota

L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:

-    i dati identificativi del richiedente;

-    i documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:

-    alle strutture comunali competenti a detenere i documenti oggetto della richiesta, individuabili consultando l'apposito organigramma dei settori/servizi;

-    all'Ufficio Protocollo il quale, se non direttamente competente, provvede a trasmettere la richiesta ai Settori/Servizi di merito competenti.

La richiesta può essere presentata con le seguenti modalità:

-    tramite posta elettronica certificata comune@pec.comune.ledro.tn.it;

-    tramite posta elettronica semplice comune@comune.ledro.tn.it;

-    tramite posta raccomandata;

-    tramite posta ordinaria;

-    consegna a mano.

Il responsabile del Settore/Servizio comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.

Data:

31/07/2023

Ultimo aggiornamento:

10/12/2024 10:37

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