Descrizione
Estratti da Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione C.C. n.1 del 03/02/2025)
➢ Art. 14 - comma 1 - E’ vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido, compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare.
➢ Art. 17 - comma 1 - E’ vietato su tutto il territorio del Comune accendere fuochi al di fuori degli spazi autorizzati e fatte salve ipotesi espressamente disciplinate da norme speciali.
➢ Art. 17 - comma 2 - L’uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le misure e cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo ai vicini.
➢ Art. 23 - comma 1 - I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
➢ Art. 26 - comma 1 - Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé bottiglietta d’acqua o spruzzatore, apposita attrezzatura o sacchetti idonei e adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro deiezioni. L’attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
➢ Art. 26 - comma 2 - I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente e le depositano in sacchetti ben chiusi nei contenitori destinati alla raccolta anche di questo tipo di rifiuto o nei cestini stradali.
➢ Art. 26 - comma 4 - E’ vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
➢ Art. 28 - comma 1 - Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1, 50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione comunale.
➢ Art. 28 - comma 5 - E’ vietato l’accesso ai cani:
- in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
- nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
- in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari ed i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
- nei luoghi di culto;
- nelle spiagge al di fuori dei luoghi consentiti, individuati attraverso idonea segnaletica.
➢ Art. 28 - comma 7 - Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da persone diversamente abili e dalle Forze di Polizia e di salvataggio, quando sono utilizzati per servizio.
➢ Art. 55 - comma 1 - Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo/turistico strutture quali tende, o altri mezzi mobili di soggiorno quali caravan, autocaravan, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi autorizzati, ad eccezione dei casi previsti dalla L.P. n. 19 del 04/10/2012.
➢ Art. 55 - comma 2 - La sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell’attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.
➢ Art. 56 - comma 1 - punto h) - E’ vietato sul territorio comunale soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici.
➢ Art. 56 - comma 1 - punto i) - E’ vietato sul territorio comunale immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l’acqua delle medesime creando disturbo ai passanti.
➢ Art. 61 - comma 1 - punto b) - Nelle aree pubbliche “fascia lago di Ledro” è vietato transitare con le biciclette su tappeti erbosi e seminati e comunque al di fuori dei percorsi ciclabili, nonché depositare le biciclette in luoghi diversi da quelli attrezzati di raccolta dislocati nelle adiacenze degli accessi alle spiagge.
➢ Art. 61 - comma 1 - punto n) - Nelle aree pubbliche “fascia lago di Ledro” è vietato accamparsi o comunque dormire nelle ore serali-notturne, muniti di sacchi a pelo o di altre attrezzature idonee a costituire riparo o protezione dagli eventi meteorologici ad esclusione delle pratiche sportive autorizzate.
➢ Art. 61 - comma 1 - punto p) - Nelle aree pubbliche “fascia lago di Ledro” è vietato condurre, e far bagnare gli animali domestici nelle acque lacustri, ad eccezione dei luoghi appositamente individuati con idonea segnaletica.
Estratto da Regolamento Acustico Comunale (approvato con deliberazione C.C. n.28 ed entrato in vigore dal 07/04/2015 e successive modifiche)
➢ Art. 10 - comma 1 - Dal 15/06 al 15/09 l’uso di macchinari utilizzati nel normale esercizio di lavori di giardinaggio e nell’attività agricola (tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tosasiepi, soffiatori, aspiratori, macchine agricole, ecc.) in giardini e terreni privati è consentito nei giorni feriali dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00, nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
IL SINDACO
Claudio Oliari