Cani al Lago di Ledro: a Pur la spiaggia dedicata

I chiarimenti del Sindaco e l’invito al rispetto delle regole
Data:

10/07/2026

Tempo di lettura:

5 min

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  • Comunicato stampa
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Descrizione

Viste le polemiche innescate nei giorni scorsi sui canali social circa presunte nuove ordinanze che sarebbero state varate con l’intento di impedire l’accesso ai cani alle spiagge ed alle acque del Lago di Ledro desidero innanzitutto rassicurare che nulla è cambiato rispetto agli anni passati e che nessuna nuova direttiva è stata emanata in merito ad obblighi e divieti riferiti all’argomento.

Nel contempo mi preme sottolineare che eventuali comportamenti tenuti finora da alcuni proprietari e detentori di cani in virtù di prassi consolidate non possono né giustificare la liceità di tali modi di agire né significare che, seppur consuetudinari, essi siano consentiti.

Entrando nel merito, vorrei inoltre ribadire che se da un lato l’Amministrazione comunale ha il compito di assecondare il soggiorno di turisti possessori di cani, ha dall’altro lato il medesimo dovere di tutelare la tranquillità di coloro che al contrario non gradiscono la presenza dei quattro-zampe sul territorio, in particolar modo sulle spiagge e nelle acque del lago, seppur sotto lo sguardo vigile dei proprietari: il Comune di Ledro nulla ha contro i cani ma, considerato che regole ed aree dedicate sono state già da tempo individuate, sollecito il rispetto delle stesse.

Ricordo che il litorale del Lago di Ledro dispone di un’area riservata ai possessori di cani, nella quale è consentito il loro accesso in acqua, ovvero la pinetina posta a lato della spiaggia più ampia di Pur, debitamente limitata da recinzione e segnalata con apposita cartellonistica.

Sulle altre spiagge pubbliche (Besta, Mezzolago, Pieve-Hotel Lido, Pieve-spiaggia, Pieve-campeggi, Pieve-aree di affluenza dei torrenti Assat e Massangla, Pur-spiaggia grande, Pur-spiaggia piccola, eccetera) il divieto di balneazione dei cani è reso noto mediante segnaletica.

Al fine di assicurare una serena convivenza tra amanti e non amanti dei cani, ed offrire la possibilità a tutti di trascorrere giornate piacevoli in Valle di Ledro, fornisco di seguito alcuni estratti dal Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione C.C. n.1 del 03/02/2025, che abroga e sostituisce l’Ordinanza n. 7279 del 4 luglio 2011), efficace su tutti gli spazi e le aree pubbliche e su quelli privati aperti al pubblico transito, la cui vigilanza relativa all’applicazione è affidata agli Ufficiali e Agenti delle Forze dell’Ordine, del Corpo di Polizia Locale Intercomunale, ai dipendenti appositamente individuati dall'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali:

  • Art. 23 - comma 1 - I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
  • Art. 26 - comma 1 - Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé bottiglietta d’acqua o spruzzatore, apposita attrezzatura o sacchetti idonei e adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro deiezioni. L’attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
  • Art. 26 - comma 2 - I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente e le depositano in sacchetti ben chiusi nei contenitori destinati alla raccolta anche di questo tipo di rifiuto o nei cestini stradali.
  • Art. 26 - comma 4 - E’ vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
  • Art. 28 - comma 1 - Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1, 50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione comunale.
  • Art. 28 - comma 5 - E’ vietato l’accesso ai cani:

- in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;

- nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;

- in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari ed i luoghi ove è praticata la pet-therapy;

- nei luoghi di culto;

- nelle spiagge al di fuori dei luoghi consentiti, individuati attraverso idonea segnaletica.

  • Art. 28 - comma 7 - Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da persone diversamente abili e dalle Forze di Polizia e di salvataggio, quando sono utilizzati per servizio.
  • Art. 61 - comma 1 - punto p) - Nelle aree pubbliche “fascia lago di Ledro” è vietato condurre, e far bagnare gli animali domestici nelle acque lacustri, ad eccezione dei luoghi appositamente individuati con idonea segnaletica.

Poiché il Regolamento disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità, anche quella turistica, auspico che venga rispettato in modo tale da salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la fruibilità e la conservazione dei beni comuni, la qualità della vita e dell’ambiente in tutto il territorio del Comune di Ledro.

IL SINDACO

Claudio Oliari

A cura di

Area Segreteria e Affari Generali

Gestisce il funzionamento generale dell'apparato amministrativo dell'Ente. Comprende l'Ufficio informatica e la custodia forestale.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

01/10/2026

Numero comunicato

14

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 11:17

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