Descrizione
La restituzione del bene rinvenuto al legittimo proprietario o al soggetto ad esso equiparato, ai sensi dell’articolo 931 del Codice Civile, è effettuata dal Settore Servizi alla Persona secondo la procedura stabilita dall’art. 36 del "Regolamento di Polizia Urbana" e in particolare il Capo VI “Cose mobili ritrovate” (artt. 30-39, che disciplinano le modalità di gestione, custodia, restituzione e acquisizione delle cose mobili rinvenute nel territorio comunale).
Trascorso un anno senza che il proprietario si sia presentato, l’oggetto, sarà messo a disposizione del ritrovatore.