Descrizione
Chi può richidereChiunque abbia interesse può richiedere la correzione degli errori di scrittura.Come fare / cosa fareChiunque riscontri un errore materiale di scrittura in un atto dello Stato civile, può richiedere all’Ufficiale dello Stato civile depositario dell’atto stesso la dovuta correzione, mediante apposita istanza sul modello sotto riportato. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. L’istanza e la fotocopia possono essere inviate per via telematica.Riferimenti normativiArt. 98 decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:
L’Ufficiale dello Stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
L’Ufficiale dello Stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
Avverso la correzione, il Procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al Tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.